STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
TORINUX GNU/LINUX USER GROUP
Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata
- È costituita in Torino l'Associazione Culturale denominata "GNU/Linux User Group Torino" "Torinux GNU/Linux User Group", siglabile negli Atti "Torinux", con sede legale in via Matteucci, 4, Torino.
- L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
- La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art 9.
Art. 2 Scopi e finalità
L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, constata l'importanza dell'informatica nel mondo e, rifacendosi alla cultura scientifica del libero scambio del sapere per il progresso comune, si prefigge:
a) la diffusione dell'utilizzo e la promozione dello sviluppo del software libero, come ad esempio il sistema operativo GNU/Linux, principalmente in Piemonte e in Valle d'Aosta;
b) l'organizzazione e la gestione di manifestazioni a carattere culturale, tecnico e scientifico, di seminari e corsi di promozione della libertà informatica;
c) la preparazione e diffusione, mediante appropriati mezzi cartacei, multimediali o di altro tipo, di materiale informativo e didattico atto alla distribuzione sia presso privati che presso enti pubblici di ogni tipo, come ad esempio gli enti scolastici.
d) lo sviluppo e la realizzazione di hardware rilasciato con licenza libera.
e) l'Associazione è contraria ad ogni tipo di brevettabilità del software.
- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone l'intento di agire a favore di tutta la collettività.
- L'attività degli aderenti non può essere retribuita, a meno di diversa disposizione da parte del Consiglio Direttivo, e comunque in nessun caso l'ammontare totale corrisposto può superare 1/4 delle quote versate dai soci nell'anno in cui tale disposizione è stata deliberata. Tale cifra non deve mai superare l'avanzo di bilancio. Agli Aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
- L'attività degli aderenti non può essere retribuita. In casi eccezionali, il Consiglio Diretivo, può decidere di devolvere al massimo 1/4 delle quote versate nell'anno, a soci particolarmente meritevoli per l'impegno prestato. Tale cifra non deve mai superare l'avanzo di bilancio. Agli Aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
Art. 3 Natura
- L'Associazione è apartitica.
- L'Associazione è aconfessionale.
- L'Associazione non persegue fini di lucro (promozione pubblicitaria tesa al lucro).
Art. 4 Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale
- Il Patrimonio è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della Associazione;
b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.
- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello stato e di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) Donazioni e lasciti testamentari;
e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. E' facoltà del consiglio direttivo prorogare la presentazione del bilancio fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 5 Membri dell'Associazione
- Il numero degli aderenti è illimitato.
- Sono membri di diritto i soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- Possono far parte dell'Associazione, oltre ai soci Fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
- Diventano soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea ordinaria. L'associazione posteriore al primo ottobre è valida anche per l'anno solare successivo.
- Possono diventare soci anche i/le minorenni, che si impegnino a rispettare il presente statuto, e presentino l'autorizzazione scritta di un genitore. Hanno diritto di voto in assemblea ordinaria. La quota associativa deve essere inferiore alla quota standard, e deve essere stabilita dall'Assemblea ordinaria. Non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.
Art. 6 Criteri di ammissione, decadenza, esclusione e recesso degli aderenti
- L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- Dalla qualità di socio si decade:
- Per recesso
- Per mancato pagamento della quota annuale dal primo marzo dell'anno solare successivo all'anno di validità dell'iscrizione;
- Per decesso.
- L'appartenenza ad altre organizzazioni che perseguano finalità o interessi, anche non economici, diversi o contrastanti con quelli dell'associazione costituisce giusta causa di esclusione. Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo viene trasmesso all'interessato in modo scritto o telematico ed è immediatamente esecutivo. La delibera viene successivamente sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria che può confermarla o annullarla.
- Oltre a quanto previsto nell'articolo 6 comma 3 punto D, l'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto o in modo telematico gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta o telematica all'Associazione. Qualora l'associato ricopra cariche sociali la comunicazione deve pervenire almeno con almeno 2 settimane di anticipo sulla data indicata come recesso.
- Il socio receduto o escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7 Doveri e diritti degli associati
- I soci sono obbligati:
a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- I soci hanno diritto
a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
c) Ad accedere alle cariche associative.
Art. 8 Organi dell'Associazione
- Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Revisore dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri;
f) Il Tesoriere.
Art. 9 L'Assemblea
- L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti come da articolo 6, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o ancora da un socio facente parte del Consiglio Direttivo o da 1/4 degli Associati che ne facciano richiesta scritta o telematica. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) Elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Revisore dei Conti, ed il Collegio dei Probiviri;
b) Approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
c) Approva l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
e) Delibera l'entità della quota associativa annuale;
f ) Delibera l'esclusione degli associati;
g) Si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
- L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente, il Vicepresidente, un socio facente parte del Consiglio Direttivo, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/4 degli Associati ne facciano richiesta scritta o telematica
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o telematico da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
- L'Assemblea in ogni riunione sceglierà un segretario che ne redigerà il verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e da un membro del consiglio direttivo o da uno dei presenti, per verificare la validità del verbale redatto.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede a convocare un'assemblea ordinaria per la sua sostituzione. Nel frattempo provvede alla sua sostituzione ad interim con un altro dei suoi componenti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) Provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
c ) Nominare, il Vice-Presidente, nonché eventualmente un segretario addetto alla conservazione degli atti ufficiali;
d ) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
- Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta o telematica. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 11 Il Presidente
- Al Presidente, nominato dall'Assemblea è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.
Art. 12 Il Revisore dei Conti
- Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione. Il revisore effettua anche il controllo sui documenti contabili amministrativi. Il Revisore dei Conti può essere scelto anche fra soggetti esterni alla Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore dei Conti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede a convocare un'assemblea ordinaria per la sua sostituzione. Nel frattempo provvede alla sua sostituzione ad interim con uno dei suoi componenti.
Art. 13 Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea; dura in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo della Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Collegio dei Probiviri decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede a convocare un'assemblea ordinaria per la sua sostituzione. Nel frattempo provvede alla sua sostituzione ad interim con uno dei suoi componenti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Collegio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio.
Art. 14 Gratuità delle cariche associative
- Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.
Art. 15 Intrasmissibilità della quota sociale
- La quota sociale non è trasmissibile.
Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili
- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che le destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art.17 Norma finale
- In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni Culturali o di Volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 Rinvio
- Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed altre norme di legge vigenti in materia.